La responsabilità penale del medico
La responsabilità del medico, e degli operatori sanitari, riguarda i danni cagionati ai pazienti e può essere sia civile che penale.
La normativa penale, prevista dall’art. 43 C.p., punisce chi, con condotta illecita, per negligenza, imprudenza o imperizia, determina lesioni gravi o la morte del paziente.
Ai fini dell’attribuzione della responsabilità, tuttavia, la colpa deve essere provata, nel senso che deve essere accertato che il danno deve essere diretta conseguenza della condotta illecita da parte del medico. Ecco perchè stipulare l’assicurazione professionale medico.
La legge Balduzzi del 2012 ha introdotto per la prima volta l’esonero della responsabilità nel caso di colpa lieve del medico tutte le volte nelle quali egli abbia agito nel rispetto delle “linee guida e buone pratiche” riconosciute dall’Istituto Superiore della Sanità.
In ambito giurisprudenziale, l’introduzione della colpa lieve, non ha però consentito l’elaborazione di una disciplina univoca, determinando incertezze nell’elaborazione delle sentenze.
Contemporaneamente, dal punto di vista pratico, i medici, accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale, per ovviare a questa lacuna, stipulano, secondo una pratica consolidata, assicurazioni che li sollevano, in termini economici, dalla responsabilità per colpa grave, mentre sorge, in capo alla struttura Sanitaria presso la quale esercitano, per la loro attività l’obbligo di stipula di una polizza per la copertura della colpa lieve.
La responsabilità civile del medico
L’attività sanitaria dei medici, se da un punto di vista penale riceve una qualche tutela, non riceve però alcun esonero di responsabilità da un punto di vista civile.
Il Codice Civile riconosce una duplice fattispecie di responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale, più o meno concorrenti con la responsabilità di tipo penale.
La responsabilità extracontrattuale, sancita dall’art. 2043 del Codice Civile, è quella di colui che “cagiona ad altri un danno ingiusto” ed è tenuto pertanto a risarcirlo.
La responsabilità contrattuale generica si ravvisa tutte le volte nelle quali la prestazione, perpetrata dal professionista (debitore), risulta essere “mancata o inesatta” tale da determinare da parte del paziente (creditore) il diritto alla richiesta di risarcimento.
Il limite a questa prescrizione riconosce però al medico la possibilità di liberarsi provando che la prestazione non conforme è dovuta a causa a lui non imputabile.
A parte questo, la normativa vigente non prevedeva alcuna tutela per il personale medico dipendente di strutture sanitarie pubbliche, né tanto meno veniva prevista per chi esercitava l’attività da libero professionista.
Questo ha permesso la formazione di una giurisprudenza che è totalmente a favore del paziente il quale, oltretutto, si trova nella posizione, riconosciuta dalla legge, di poter agire sia contro la struttura sanitaria, nel termine di 10 anni, che contro il medico nel termine di 5 anni.
Tutto ciò ha determinato un ricorso incontrollato alla stipula di nuove polizze assicurative con massimali da capogiro per i medici, come per esempio i chirurghi estetici, i quali sono maggiormente esposti al rischio di richieste di risarcimento per non aver eseguito la sua prestazione “a regola d’arte”.
In pratica, in base alla disciplina vigente, il medico stipula volontariamente la polizza per tutelarsi, ma nessun giudice può condannarlo perché non l’ha attivata, in quanto non esiste nessuna disposizione normativa che sancisce questo.
Questa tendenza, tuttavia ha trovato riscatto con la Legge Gelli che dispone in materia, determinando un orientamento in netta controtendenza rispetto a quello esaminato fin’ora e che sviluppa il ricorso della cosiddetta “medicina difensiva”, totalmente a favore del paziente.
Il ddl Gelli
Il DDL Gelli diviene legge l’11 gennaio 2017 determinando uno sconvolgimento alla disciplina che regolamentava fino a quel momento la responsabilità degli operatori sanitari verso i pazienti curati.
La prima importante modifica è data dall’introduzione, nel Codice Penale, dell’articolo 590-sexies “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario“.
Questa norma, che evade la distinzione precedente tra colpa lieve e colpa grave, sancisce che il medico risulta essere responsabile penalmente per i danni cagionati solo in caso di colpa grave, mentre risulta essere sollevato qualora egli abbia agito nella pratica delle sue attività in conformità delle linee guida e pratiche assistenziali dettate dall’Istituto Superiore di Sanità. In definitiva il medico risponderà solo nel caso di omicidio colposo o lesioni personali.
La seconda importante novità riguarda la responsabilità civile: in caso di responsabilità extracontrattuale, sancita dall’art. 2043 del Codice civile, in pratica il medico risponderà del danno cagionato solo quando egli agisce con dolo o colpa, mentre nel caso della responsabilità contrattuale, regolamentata dall’art. 1218 del Codice Civile, spetterà al paziente leso provare che la prestazione medica non è stata compiuta in maniera esatta o in ritardo.
In più la procedura giudiziaria che prevede l’accertamento della responsabilità da parte del medico deve essere preceduta da un “accertamento tecnico preventivo” ad opera di un perito nominato dal giudice del Tribunale competente.
Alla fine, quindi, la responsabilità contrattuale rimane in carico alla struttura sanitaria pubblica la quale può essere comunque chiamata a rispondere per responsabilità contrattuale, la quale, però, si potrà rivalere sul medico inadempiente, da qui la necessità della copertura assicurativa del professionista.
Un’altra novità riguarda, finalmente, l’obbligo di stipula di polizze assicurative ad ampio raggio per strutture sanitarie sia pubbliche che private, oltre che per medici dipendenti da strutture pubbliche e non.
La polizza, oltre ad assicurare una casistica molto ampia e non avere durata inferiore ai dieci anni, garantisce la copertura anche in caso di messa in quiescenza o morte del professionista, garantendo in questo modo la copertura anche degli eredi.
Infine, la normativa prevede l’istituzione di un Fondo di Garanzia che andrà a coprire anche l’eventuale quota eccedente il massimale previsto dal contratto di assicurazione o l’apertura di procedure concorsuali nei confronti di compagnie assicuratrici che versano in condizioni di insolvenza.
Responsabilità civile professionale: l’importanza di una polizza adeguata
Se siete professionisti nel settore sanitario il vostro onere è quindi quello di assicurarvi.
Oggi esistono varie compagnie che garantiscono questa copertura adeguata al tipo di specialistica che caratterizza la vostra attività.
Infatti, a parte la copertura riguardante le responsabilità previste dal DDL Gelli, l’accensione di una polizza può riguardare anche coperture ulteriori ad hoc per le vostre esigenze e responsabilità particolari verso i vostri pazienti.
Particolarmente interessanti sono le polizze stipulate on line che hanno costi notevolmente inferiori rispetto a quelle attivate presso le filiali assicurative.
Tutte le operazioni dalla ricerca, alla sottoscrizione, alla richiesta di variazione dei massimali, possono essere effettuate on line comodamente, ovunque, senza perdite di tempo o ulteriori costi.