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Ecco sul BUR la “famosa” nuova Legge regionale su caccia e protezione della fauna selvatica

LIPU

Italia Nostra e LIPU: arginata la deriva venatoria ma il testo presenta ancora pessimi punti.

Nelle settimane scorse l’approvazione della nuova Legge regionale “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” ha destato prese di posizione politiche in gran parte positive.

Italia Nostra e LIPU hanno atteso che fosse reso pubblico il testo coordinato con i numerosi emendamenti approvati per esprimere la propria posizione, ben più critica.

 

Il percorso di approvazione di questo Disegno di Legge è stato seguito da tempo. Le prime, pessime modifiche alla legge in materia furono proposte già nel 2011-2014 (Consigliere Pentassuglia – PD) e stoppate in più occasioni.

Successivamente un nuovo testo, anch’esso ben poco “ambientalista” era approdato in questo Consiglio Regionale a firma dei consiglieri Pentassuglia (PD) e Gatta (FI). Sulla scia di questo DDL sono state presentate osservazioni già da parte della LIPU nel maggio 2017, poi da Italia Nostra, LIPU e WWF nell’ottobre scorso, quindi emendamenti dalle forze politiche e dalla Giunta.

Se da un lato emerge una pacata soddisfazione degli ambientalisti per aver conseguito un argine a pericolose prospettive di deriva venatoria, per altri versi si devono stigmatizzare alcuni aspetti negativi che rischiano addirittura di agevolare la caccia di frodo.

Tra i punti controversi, ad esempio, non si prevede di annotare con immediatezza sul tesserino i capi dopo l’abbattimento (lasciando questa possibile prescrizione solo al calendario venatorio). Si intuisce quanto grave possa essere tale opzione: confidando nella mancanza di controllo il cacciatore sarebbe agevolato nell’evitare completamente l’annotazione sul tesserino.

Ancor più grave la previsione per cui “….Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento …. con armi pronte per l’uso e cariche.”. Secondo questa legge quindi l’atteggiamento venatorio si configura SOLO con armi pronte all’uso e cariche !

Sul piano dei controlli, tale definizione consente ai bracconieri di farla franca, oltre che essere in palese contrasto con la Legge quadro nazionale e sovraordinata (L.157/92). Infatti, per NON configurare un atteggiamento di caccia l’arma dovrebbe essere anche custodita nel fodero oltre che scarica. Paradossalmente, ad esempio, non si configurerebbe un atteggiamento di caccia dopo l’immediato utilizzo di un’arma, proprio perché scarica!

 

Questi ed altri aspetti critici – come ad esempio la possibilità di abbattimento di specie domestiche (contemplata in una legge riguarda la “fauna selvatica”), o l’obbligo in capo alle guardie volontarie di fornire i verbali di notizie di reato alla Amministrazione regionale, invece che ai soli organi di PG, ecc – sono oggetto di preoccupazione di Italia Nostra, LIPU e WWF che si riservano di adottare azioni specifiche.

Intanto la partita venatoria in Puglia si sposta sul Piano Faunistico Venatorio, fondamentale strumento di programmazione delle risorse faunistiche, il cui procedimento di valutazione e approvazione però sembra essere caduto in letargo. Evidentemente per non assoggettare nemmeno l’annata venatoria 2017-2018 al nuovo Piano !

 

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