Il lavoratore autonomo è una persona fisica che attraverso la sua attività professionale contribuisce a realizzare un’opera, senza però essere subordinato in alcun modo. Il lavoratore autonomo tramite il contratto d’opera si impegna a compiere un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo. Il servizio reso sarà effettuato tramite e prevalentemente con il suo proprio lavoro.
DEFINIZIONE DI LAVORATORE AUTONOMO
- presta il suo servizio senza però essere subordinato
- non ha subordinati sotto di se
- non ha collaboratori
- ha le sue attrezzature personali ed usa queste per la realizzazione della sua opera
- un lavoratore autonomo non può svolgere le stesse opere di un’impresa appaltatrice
Se dei lavoratori autonomi sono associati e prestano la loro opera, ma soltanto uno di essi ha preso accordi e obblighi contrattuali, mentre li altri operano sotto di lui, siamo in presenza di una prestazione di lavoro autonomo irregolare.
In presenza di un contratto d’opera, ovvero di un contratto tra un datore di lavoro di lavoro o un committente e il lavoratore autonomo, si hanno obblighi sia da parte del committente che del lavoratore autonomo.
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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro che si obbliga verso un lavoratore autonomo, chiedendone le prestazioni per un lavoro, ha l’obbligo di:
- garantire la sicurezza del luogo dove il lavoratore autonomo svolgerà la sua opera
- garantire la sicurezza di eventuali attrezzature concesse al lavoratore autonomo
Altri obblighi a cui deve sottostare il datore di lavoro sono quelli riguardanti gli interventi di prevenzione e protezione:
- obbligo di redarre un Piano Operativo di sicurezza
- obbligo di allegare al contratto d’opera il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.
Il datore di lavoro ha altresi l’obbligo di tenere riunioni preliminari e periodiche e attività di vigilanza e controllo, sempre a riguardo della sicurezza del lavoratore autonomo con cui ha stretto un contratto d’opera.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Cosi come il datore di lavoro anche il committente che affida la realizzazione di un’opera a un lavoratore autonomo ha verso di lui determinati obblighi.
Prima di tutto ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo con il quale intende firmare un contratto d’opera.
Una volta obbligatosi con il lavoratore autonomo, il committente ha l’obbligo di vigilare e garantire la sicurezza dei luoghi dove il lavoratore esegue l’opera, di monitorare l’esecuzione del lavoro e nei casi indicati ha l’obbligo di nominare un Coordinatore della Sicurezza.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE AUTONOMO
Ovviamente nel momento in cui il committente e il datore di lavoro si obbligano nei confronti del lavoratore autonomo, esso si obbliga nei confronti del committente e del datore di lavoro.
Nel prestare le sue capacità per la realizzazione di un’opera secondo accordi intercorsi tramite contratto d’opera, il lavoratore autonomo ha delle obblighi a cui deve adempiere in fatto di sicurezza secondo quello che stabilisce la normativa.
Il lavoratore autonomo ha cosi l’obbligo di:
- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità di ciò che prescrive la normativa
- dotarsi dei Dispositivi di Protezione e farne uso sempre in conformità della normativa vigente
- munirsi di tessera di riconoscimento; in cui siano presenti le generalità, la fotografia e il tipo di contratto.
Altri obblighi del lavoratore autonomo, considerati per lo più facoltativi, sono quello di beneficiare dell’assistenza sanitaria e partecipare ai corsi specifici riguardanti le materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.
Oltre a questi cosiddetti adempimenti facoltativi, restano comunque sicuri gli obblighi, sia in materia di salute che di corsi di formazione, che sono previsti da norme speciali.
Restano perciò necessari e doverosi eventuali obblighi previsti dalla legge.
Quindi se la legge prevede una specifica idoneità sanitaria questa è obbligatoria.
Restano poi in obbligo quei corsi di formazione e addestramento finalizzati all’abilitazione alla professione.
NORMATIVA VIGENTE
Nell’attuale normativa, il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 81/2008, afferma che il suddetto decreto legislativo è applicabile a tutti i lavoratori e lavoratrici, siano essi subordinati o lavoratori autonomi, e a tutti quelle categorie che possano essere equiparati ai lavoratori autonomi.
In questo punto del decreto possiamo capire come il legislatore abbia voluto equiparare i lavoratori autonomi, e le categorie ad essi equiparati, agli altri lavoratori, imponendo a loro gli stessi obblighi.
E’ facile capire come questa decisione sia stata presa in funzione della salvaguardia e della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Dallo stesso comma si può benissimo presumere che in realtà quelli obblighi che, erroneamente, vengono ritenuti facoltativi, anche a causa di un’imprecisione del legislatore, siano invece da considerarsi obblighi a tutti gli effetti.
Essendo il lavoratore autonomo comparato ad ogni altro lavoratore, esso sarà soggetto agli stessi obblighi a cui sono soggetti tutti gli altri lavoratori.
Tra questi obblighi c’è anche quello di prendersi cura della propria salute e della propria sicurezza, e di quella delle persone su cui potrebbero influire le proprie azioni.