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Visura dei protesti: a cosa serve e come si ottiene

Quando si intavola una contrattazione con un altro soggetto (una persona fisica o giuridica), con la prospettiva di impegnare o investire risorse proprie, è bene tutelarsi verificando l’affidabilità e la trasparenza della controparte. A tale scopo si possono intraprendere iniziative di vario tipo; per le acquisizioni aziendali, ad esempio, si ricorre quasi sempre alla due diligence mentre per le contrattazioni di minore portata si può optare per una ricerca più dettagliata, circoscritta ad un aspetto specifico. Per verificare se un soggetto è affidabile o, più semplicemente, un ‘buon pagatore’, si può fare ricorso alla visura dei protesti: di seguito, vediamo di cosa si tratta e quale procedura seguire per ottenerla.

Cos’è un protesto

Come si legge sul sito ufficiale del Registro delle imprese, un protesto è l’atto con cui un Pubblico Ufficiale autorizzato, detto anche ufficiale levatore (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale), constata la mancata accettazione di una cambiale tratta o il mancato pagamento di una cambiale, di un vaglia cambiario, di un assegno bancario o postale”. I protesti verbalizzati ogni mese vengono comunicati alla Camera di Commercio, dove viene registrato (nel Registro dei Protesti) per mezzo di una serie di dati specifici (il nome del soggetto protestato, domicilio, luogo e data di nascita) oppure denominazione e indirizzo della sede, se si tratta di una persona giuridica. In parole povere, un protesto è un’attestazione di mancato pagamento di un debito verso un creditore, che resta annotato nel Registro protesti “fino alla sua eventuale cancellazione, intercorsa a seguito di presentazione della relativa istanza”, per adempimento del pagamento, semplice errore o comprovata illegittimità della levata del protesto.

Cos’è la visura protesti

Una visura protesti consiste in una ricerca all’interno del Registro Protesti, finalizzata a verificare se sussistono protesti a carico di un soggetto (sia esso una persona fisica o giuridica). Il risultato della ricerca è un documento tecnico (anch’esso chiamato visura), all’interno del quale vengono riportate, in dettaglio, le informazioni inerenti ad eventuali protesti a carico del soggetto (in riferimento agli ultimi cinque anni); nello specifico, tali informazioni sono: il credito non pagato, il motivo del mancato pagamento, l’importo non corrisposto, luogo e dati di apertura dell’atto di protesto, la Camera di Commercio alla quale risulta iscritto il soggetto su cui pende il protesto e il numero di repertorio. All’interno della visura possono essere riportati anche altri riscontri, come ad esempio insolvenze di natura pregiudizievole (pignoramenti, istanze di fallimento e simili) o volontaria (mutui e fondi patrimoniali) o eventi negativi estratti dalla Conservatoria o dal Catasto Tavolare. Questi ultimi sono ottenibili per mezzo di una ricerca più specifica, denominata “visura protesti e pregiudizievoli”. Una volta estinto il debito e cancellato l’atto, il protesto viene considerato come se non fosse mai avvenuto; ne consegue che nelle visure di questo genere non siano riportati gli atti di insolvenza regolarmente saldati ma solo quelli ancora pendenti al momento della ricerca.

Come ottenere una visura online

Ci sono diversi modi per ottenere una visura protesti; rivolgersi agli uffici del Registro delle Imprese è certamente quello più dispendioso. Un’alternativa più pratica consiste nell’inoltrare la richiesta al sito ufficiale del Registro delle imprese; la procedura è gestita da un apposito portale e viene implementata per via telematica. In aggiunta, se non si vuole procedere da soli, ci si può rivolgere a siti specializzati come Ivisura che offrono servizi di visure protesti online oltre a numerose certificazioni e documenti della Pubblica Amministrazione. In tal caso, è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici del soggetto sul quale incentrare la ricerca, il Comune e la Provincia. I riscontri ottenuti tramite visura vengono riportati all’interno di un documento che viene inviato, in formato digitale, al richiedente all’indirizzo di posta elettronica che quest’ultimo ha indicato durante la procedura di invio della richiesta. Il servizio ha un costo, che varia in base all’operatore che eroga il servizio.

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